Misure

Negli ultimi anni sono state create numerose possibili misure contro i "tifosi violenti", sia a livello di diritto privato che amministrativo. Il Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (Concordato contro l’hooliganismo) ha anche permesso alle autorità di imporre sanzioni ai tifosi in base al diritto privato.

 

Diritto amministrativo

Il "Concordato contro l’hooliganismo" rientra nel diritto amministrativo e non è in realtà direttamente collegato alle sanzioni di diritto privato. Secondo il Concordato, i "tifosi manifestamente violenti" possono essere soggetti alle seguenti misure da parte delle autorità (di solito la polizia):

Divieto di perimetro (nazionale): vieta alla persona interessata di rimanere all'interno di una certa area (perimetro) per un certo periodo di tempo durante un evento sportivo. Un divieto di perimetro può essere imposto per un periodo fino a tre anni. Le persone interessate devono informarsi sui vari perimetri.

Obbligo di notifica: una persona può essere tenuta a presentarsi ad un ufficio designato ad un determinato momento (di solito prima di una partita) per un periodo massimo di tre anni se:

  • la persona ha commesso un atto di violenza come definito nell'art. 2 del Concordato (esclusa l'aggressione),
  • una misura ai sensi del Concordato è già stata imposta alla persona negli ultimi due anni,
  • è stata imposta alla persona una restrizione all'uscita dal paese,
  • si può presumere che non si possa impedire in altro modo alla persona di commettere atti di violenza in occasione di eventi sportivi.

Custodia cautelare della polizia: la custodia cautelare può essere ordinata contro una persona se:

  • è probabile che la persona commetta gravi atti di violenza in occasione di un evento sportivo,
  • la persona non può essere dissuasa dal farlo se non con la custodia della polizia.

La custodia cautelare deve essere revocata quando le condizioni cessano di esistere (ad es. fine della partita), ma al più tardi dopo 24 ore.

Restrizione all’uscita dal paese: a una persona con una misura in corso può essere vietato di lasciare la Svizzera (ad es. per una partita internazionale).

 

Diritto privato

In base al diritto privato, le società sportive hanno la possibilità di negare ai trasgressori l'accesso ai loro stadi. A tal fine, l'Associazione Svizzera di Calcio ha creato le proprie "Direttive sull’emanazione di divieti di accedere a stadi", che hanno lo scopo di uniformare e regolare il trattamento di tali divieti di accesso agli stadi (versione attuale luglio 2019). In linea di principio, tuttavia, queste linee guida non sono giuridicamente vincolanti per i club.

Contrariamente alle sanzioni amministrative o penali, non esistono rimedi giuridici formali per le persone interessate da misure di diritto privato come il divieto di accedere agli stadi. Secondo le linee guida, sono previsti divieti di accesso agli stadi fino a tre anni, anche se in casi eccezionali sono possibili divieti fino a dieci anni. Gli interessati possono solo invocare la possibilità di un'audizione con il club che ha emesso il divieto. Tuttavia, i club non sono obbligati a tenere un'audizione orale.

Inoltre, secondo il Concordato, le autorità preposte al rilascio delle licenze hanno la possibilità di emettere le cosiddette Raccomandazioni per il divieto di accesso agli stadi ai club, per cui l'onere della prova e il processo non sono ulteriormente definiti. L'esperienza dimostra che le raccomandazioni sono generalmente attuate dai club. Di conseguenza, gli interessati possono essere soggetti a sanzioni sia di diritto amministrativo che di diritto privato.

 

Diritto penale

Il diritto penale si occupa della cattiva condotta dei tifosi in conformità con il Codice penale. A questo scopo è necessario un rapporto scritto e, se l’individuo è giudicato colpevole, ciò comporta un'ordinanza di sanzione o un verdetto. Gli interessati possono essere sanzionati con una multa o con la reclusione e possono essere iscritti nel registro penale. Esistono vari rimedi giuridici per ricorrere in appello contro le decisioni e le sentenze.

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